ETICA NELLA SCELTA DELL’IMPRESA

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Diffidare di chi, non richiesto, vi contatta per offrire servizi funebri o per segnalare un’impresa funebre, diffidare specialmente di alcune presenze nelle camere mortuarie. Scegliere l’impresa funebre con calma valutando la convenienza e la qualità del servizio, confrontando i prezzi, facendosi eventualmente consigliare da amici o parenti che hanno avuto recenti analoghe esperienze. L’art. 6 del codice deontologico delle imprese funebri recita:

1. La scelta dell’impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al presente codice di etica professionale. 2. Ai fini della responsabilita’ di quanto sopra stabilito si precisa quanto segue: solo i responsabili delle imprese funebri, i loro rappresentanti legali ed il personale dipendente qualificato, potranno trattare con gli interessi gli ordinativi dei servizi; e’ fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all’impresa funebre nell’esecuzione dei servizi di onoranza e trasporto funebre; di corrispondere mance o ricompense a terzi affinche’ acquisiscano funerali all’impresa.

Non esistono né sono ammesse imprese di onoranze funebri esclusiviste di ospedali e case di cura.

L’art.3 della “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FUNEBRI” descrive il ruolo e le modalità di esercizio delle imprese funebri:

1. Le attività funebri sono attività economiche che si esercitano secondo princìpi di concorrenza nel mercato con modalità che tutelino l’effettiva libertà di scelta del defunto e dei soggetti aventi titolo.

2. L’esercizio delle attività funebri è riservato alle imprese funebri e ai centri di servizio funebre, come disciplinati dagli articoli 4, 5 e 6. DDL S. 963 – Senato della Repubblica  XVIII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 963 Senato della Repubblica Pag. 9

3. Gli agenti funebri esercitano attività di rappresentanza in nome e per conto delle imprese funebri, secondo quanto previsto dall’articolo 7: Le imprese funebri effettuano le loro prestazioni a seguito del conferimento di un mandato scritto. Il conferimento del mandato ha luogo nella sede, legale o secondaria, dell’impresa funebre cui esso è conferito ovvero, su richiesta dei soggetti aventi titolo, in altro luogo purché al di fuori di strutture socio-sanitarie di ricovero e cura, pubbliche o private
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/50993.pdf

L’impresa “Polidori servizi funebri” si impegna nel rispetto delle regole di trasparenza e legalità e denuncia qualsiasi violazione dei diritti dei dolenti e qualsiasi attività che in qualunque modo turbino la libertà di scelta del familiare che si trova in una situazione di lutto e in alcuni casi si presenta come facile preda di sciacalli.

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